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  • 23 giugno 2021
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Contratto di rete di solidarietà. Una leva per le PMI per superare la pandemia

Operare in filiera consente di condividere obiettivi, contenere i costi e gestire in modo più smart le risorse umane. Come ripartire in modo più efficace.

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Occorre “fare rete” per rimanere competitivi anche nei momenti più difficili. E la solidarietà è una delle parole chiave che consentirà al sistema Paese di ripartire con grande slancio.

Uno dei meccanismi virtuosi messi in campo dal Legislatore nel 2020 e prorogato con il Decreto Milleproroghe fino al 31/12/2021 è il contratto di rete con causale di solidarietà (Legge 17 luglio 2020 n.77). Questa particolare tipologia di contratto contenuta nel DL Rilancio n. 34/2020, consente alle imprese di operare in filiera e di proseguire la normale attività tutelando l’occupazione garantendone la competitività sul mercato con la qualità di prodotti e servizi.

Chi sono i beneficiari?

L’obiettivo del  contratto di solidarietà è fare in modo che più imprese, le PMI in particolare, collaborino con l’obiettivo di salvaguardare i livelli di occupazione nell’ambito di filiere colpite da crisi economica. Questo può avvenire attraverso progetti imprenditoriali e sinergie nella gestione del personale tra aziende.

Il richiamo alla “filiera in crisi” supera per certi versi il concetto dei codici Ateco e va invece inteso in senso ampio. Possono rientrare in tale categoria ambiti produttivi o settori in difficoltà economica (ad esempio, filiera turistica, culturale, delle costruzioni), e possono partecipare al progetto comune di rete d’impresa anche aziende di altri comparti, in linea con la natura trasversale e multisettoriale del fenomeno delle reti d’impresa.

Il funzionamento del contratto del contratto di rete di solidarietà

Il contratto di rete con causale di solidarietà mantiene la struttura del contratto di rete ordinario. La caratteristica peculiare risiede nello scopo comune che viene definito dalla legge e ha carattere solidaristico ovvero di: “mantenere il livello di occupazione delle imprese di filiere colpite da crisi economiche in seguito a situazioni di crisi o stati di emergenza dichiarati con provvedimento delle autorità competenti “.

Nel dettaglio, le reti di imprese per finalità solidaristiche consentono alle imprese di filiere colpite da crisi economiche o stati di emergenza dichiarati con provvedimento delle autorità competenti (es. epidemie, catastrofi naturali, crisi di indotti industriali) di:

  • impiegare i lavoratori delle aziende partecipanti alla rete che sono a rischio di perdita del posto di lavoro
  • inserire persone che hanno perso il posto di lavoro per chiusura di attività o crisi d’impresa
  • assumere nuove figure professionali necessarie a rilanciare le attività nelle fasi di uscita dalla crisi, rendendo più agevole e flessibile l’utilizzo del personale nella rete

Migliore gestione delle risorse e contenimento degli oneri

Con le reti di solidarietà le imprese collaborano per contrastare e contenere gli effetti della crisi. Il primo aspetto da considerare è la diversa gestione delle risorse umane: grazie all’utilizzo degli istituti del distacco semplificato (1) e della codatorialità (2) gli imprenditori di rete possono gestire la forza lavoro in modo più agevole e flessibile . Questo si traduce in minori oneri a carico delle imprese, grazie a una forma più snella di conclusione del contratto attraverso la sola firma dig itale non autenticata quindi del tutto telematica e senza intervento notarile. Resta invece obbligatoria la sua registrazione mediante iscrizione presso il Registro delle imprese, che può avvenire anche utilizzando il modello standard tipizzato con DM n. 122/2014.

Per effettuare queste operazioni, ci si può avvalere dell’assistenza di rappresentanze datoriali quali RetImpresa, che svolgono una funzione di garanzia nelle fasi di redazione finale e sottoscrizione del contratto, per evitarne possibili usi impropri o distorsivi.
Questa situazione comporta che la rete d’impresa per fini di solidarietà possa assumere esclusivamente la forma della rete-contratto, vale a dire il modello aggregativo privo di soggettività giuridica, che attualmente è anche quello più utilizzato dagli imprenditori (86%, 5.265 in valori assoluti delle 6.657 reti registrate in Italia), dal momento che non è possibile sottoscrivere contratti di rete dotati di soggettività giuridica con la sola firma digitale non autenticata.
Forme di aggregazione come la Rete di impresa quindi, permettono alle realtà più piccole di continuare ad essere agili e dinamiche e di poter ottenere quella massa critica necessaria per avere maggiore peso contrattuale, partecipare ai bandi regionali, nazionali o internazionali e reperire i fondi necessari per la ricerca e sviluppo dei nuovi prodotti o pensare a servizi e processi sempre più digitalizzati.

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1*L’istituto del distacco non determina il sorgere di un nuovo rapporto con il terzo beneficiario della prestazione, ma produce l’effetto di modificare le modalità di svolgimento dell’attività lavorativa rispetto a quanto convenuto dalle parti nell’originario contratto di lavoro.

2*Codatorialità: utilizzo della prestazione lavorativa di uno o più dipendenti a favore di uno o più datori di lavoro, in base a una particolare norma nel caso in cui questi ultimi facciano parte di una rete d’impresa.