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  • 25 gennaio 2024
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Fondo di Garanzia PMI: riforma in vigore dal 1° gennaio 2024

È entrata in vigore dal 1° gennaio 2024 la Riforma del Fondo di Garanzia PMI: nuovi i beneficiari, gli importi, i costi e le aliquote: vediamo insieme tutte le novità.

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Il 2024 inizia con la riforma del Fondo di Garanzia per le PMI, contenuta nel Decreto Anticipi (DL 145/2023) con validità 12 mesi.

Il Fondo di Garanzia è uno strumento con cui lo Stato aiuta le piccole e medie imprese ad accedere al credito bancario facendo da garante.

La garanzia è rilasciata dalla Banca del Mezzogiorno – Mediocredito Centrale (MCC) per conto del Ministero dello Sviluppo Economico.

Regole e novità 2024 in sintesi

Nel 2024 sono ammesse al Fondo di Garanzia:

Micro-Imprese (gratuitamente)

Small Mid-Cap (imprese tra 250 e 499 addetti)

Enti del Terzo Settore

Enti religiosi

Garanzie diverse per rating

La garanzia sul credito del Fondo PMI prevede ora anche la differenziazione della copertura per le operazioni di liquidità in base alla fascia di rating.

E’ stato confermato solo l’importo massimo garantito dal Fondo per ogni singola impresa, che è pari a 5 milioni di euro, mentre le nuove regole prevedono modifiche alle percentuali di copertura

Per le operazioni di investimento la garanzia resta all’80%, mentre per le operazioni di liquidità la copertura si riduce e si divide in due aliquote (al 60% e 55%) come da tabella sottostante.

Riassumendo:

80% per operazioni di investimento, di importo ridotto e di microcredito, nuova Sabatini (startup, startup innovative, incubatori, enti del terzo settore)

60% per operazioni di liquidità (imprese in fascia 3 e 4 del modello di valutazione)

55% per operazioni di liquidità (imprese in fascia 1 e 2 del modello di valutazione)

50% per operazioni di capitale di rischio

Per le Small Mid-Cap le percentuali di copertura applicate sono le seguenti:

40% per Small Mid-Cap a fronte di operazioni per investimento e per Small Mid-Cap startup innovative

30% per Small Mid-Cap a fronte di operazioni di liquidità

La tabella riassume le percentuali di copertura per le SmallMid-Cap:

Nuovi importi per le operazioni ammissibili

La copertura per le operazioni con cifra ridotta ha un nuovo limite dell’importo ammissibile che è di 40.000 euro per ciascun beneficiario (limite cumulativo), che può arrivare a 80.000 euro per le richieste di riassicurazione presentate dai Confidi autorizzati (senza modello di rating ai fini dell’ammissibilità).

La disposizione normativa viene applicata alle richieste di ammissione alla garanzia del Fondo deliberate dal 1° gennaio 2024.

Per gli Enti del Terzo Settore iscritti al Registro nazionale (RUNTS) e al Repertorio economico amministrativo (REA), l’importo ammissibile per ciascuna operazione è di 60mila euro (senza modello di rating per l’ammissibilità).

Tali Enti se non sono iscritti al Repertorio, al pari di quanto previsto per gli enti religiosi civilmente riconosciuti, potranno essere ammessi alle garanzie del Fondo PMI solo ricorrendo alle risorse di una specifica Sezione Speciale, di prossima istituzione.

Nuove commissioni e costi

Per le Micro-Imprese, le commissioni una tantum sono state abolite mentre restano applicabili per le PMI, rispettivamente nella misura dello 0,5% e dell’1% dell’importo garantito. Per le Small Mid Cap il costo di commissione sale all’1,25%.

In caso di mancato perfezionamento delle operazioni accolte, le commissioni sono state eliminate nei casi di rinuncia al finanziamento da parte dell’impresa beneficiaria ed anche per le richieste di riassicurazione.

Le commissioni sono invece applicate nel caso di garanzie diretta ai soggetti richiedenti (banche, confidi e altri intermediari) che superano la soglia del 5% delle operazioni accolte e non perfezionate nel corso di ciascun anno.

Per approfondimenti visualizza qui la Circolare MCC n. 21/2023