Debt Service Coverage Ratio è un indice finanziario prospettico, rilevante sia per le imprese, nell’ottica della riforma della crisi d’impresa e dell’insolvenza, sia per le banche per verificare la sostenibilità del debito. Le diverse crisi economiche hanno favorito lo sviluppo di nuovi strumenti per individuare precocemente le crisi d’impresa. L’attenzione si è spostata quindi sulla capacità dell’azienda di generare o assorbire risorse finanziarie. Infatti, se l’impresa possiede attività e patrimoni difficili da trasformare in liquidità (ad esempio beni immobili) non significa necessariamente che sia solvibile e in grado di far fronte correttamente agli impegni finanziari assunti nei confronti di terzi, soprattutto degli istituti di credito. Oltre a ciò, la riforma della legge fallimentare, con il nuovo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza pone l’accento su gli indici di allerta in grado di individuare precocemente le crisi d’impresa. Ecco che si è reso necessario calcolare un indicatore, il DSCR (Debt Service Coverage Ratio) che non si limita a quantificare in maniera “statica” l’ammontare totale del debito finanziario in relazione al patrimonio netto, ma che analizza in modo “dinamico” e prospettico la capacità di rimborso del debito dell’impresa e la sostenibilità del debito considerando anche i piani di sviluppo aziendali. Cos’è il DSCR e come si calcola Il Debt Service Coverage Ratio (DSCR) rappresenta l’ammontare necessario a pagare gli interessi e le rate capitale dei finanziamenti alle imprese. La tradizionale formula di calcolo del DSCR è la seguente: Per “Cash flow operativo–tax” si intende il flusso di cassa prodotto dalla gestione caratteristica al netto del flusso fiscale relativo al pagamento delle imposte sul reddito d’esercizio. Per “Flusso finanziario a servizio del debito” si intende il flusso finanziario per il pagamento degli interessi passivi nonché della quota capitale dei finanziamenti nel periodo considerato. Questo indicatore è anche molto utilizzato dalle banche che ormai lo considerano come uno strumento imprescindibile per determinare la solidità di un’impresa. In sintesi… il DSCR verifica quanto il flusso finanziario generato copra il servizio del debito. L’indicatore deve essere superiore ad 1; quanto più è elevato, quanto più l’impresa è solida. Il DSCR può infatti assumere valori superiori uguali o inferiori all’unita: superiore all’unità (DSCR>1): nel caso in cui il cash flow operativo generato ecceda gli impegni finanziari a servizio del debito uguale all’unità (DSCR=1): il cash flow operativo generato viene totalmente assorbito dagli impegni finanziari a servizio del debito inferiore all’unità(DSCR<1): nel caso in cui il cash flow operativo generato risulti inferiore agli impegni finanziari a servizio del debito nel periodo considerato, evidenziando situazioni di tensione finanziaria con possibili difficoltà nel rimborso del debito. Il DSCR e la crisi d’impresa nella riforma della legge fallimentare L’elemento centrale del nuovo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza è il sistema di allerta e prevenzione che ha come obiettivo quello di consentire la pronta emersione della crisi, nella prospettiva del risanamento dell’impresa e che dà priorità alla continuità aziendale. Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (CNDCEC) ha elaborato degli indici in grado di far presumere lo stato di crisi d’impresa. Cerved è partner scientifico del CNDCEC per l’individuazione di questi indici. La riforma della legge fallimentare chiede all’imprenditore di adottare un assetto organizzativo adeguato ai fini della tempestiva rilevazione dello stato di crisi e dell’assunzione delle idonee iniziative. Tutte le imprese dovranno quindi dotarsi di sistemi informativi e di adeguate piattaforme per poter avere un controllo di gestione dei flussi di cassa, un budget e un piano d’impresa che permettano di rilevare eventuali segnali di crisi e impostare una strategia per riportare in equilibrio economico, patrimoniale e/o finanziario la propria azienda, anche con un apposito piano di risanamento. Il legislatore ha quindi colto l’esigenza di intervenire ai primissimi segni di criticità. La periodica verifica della sostenibilità finanziaria nel breve periodo può essere misurata proprio attraverso il DSCR che indica di capacità di rimborso del debito. Due approcci alternativi per il calcolo del DSCR Il CNDCEC indica due modalità di calcolo del DSCR. La prima risulta più adatta alle PMI, che non sono obbligate alla redazione del rendiconto finanziario in sede di bilancio. La seconda prevede invece distinzioni tra debiti scaduti e/o rateizzati, tipicamente presenti nelle imprese che già si trovano in difficoltà finanziaria. Prima modalità di calcolo Numeratore: cassa iniziale + ogni entrata cassa dei prossimi 6 mesi – ogni uscita cassa dei prossimi 6 mesi diversa da oneri debito finanziario (quota capitale + interessi). Denominatore: oneri debito finanziario (quota capitale + interessi). Seconda modalità di calcolo Numeratore: cassa iniziale + free cash flow prospettico come da OIC 10 (il principio contabile OIC 10 ha lo scopo di definire i criteri per la redazione e presentazione del rendiconto finanziario) al lordo di pagamenti di debiti operativi (fisco, fornitori) arretrati e/o rateizzati + utilizzo di linee credito disponibili. Denominatore: oneri debito finanziario (quota capitale + interessi) + pagamenti di debiti operativi (fisco, fornitori) arretrati e/o rateizzati. Le differenze tra le due modalità di calcolo Prima modalità di calcolo 1) Comprende al numeratore tutti i flussi di cassa, quindi anche i finanziamenti soci purché derivanti da espresso impegno scritto eseguibile. 2) Consente che i flussi netti di cassa dalla gestione operativa possono esser desunti dal budget economico (risultato del periodo + costi non monetari – ricavi non monetari), così come previsto dall’OIC 9 (svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali) circa il metodo semplificato per la stima dei flussi di cassa futuri nelle situazioni di impairment test. Seconda modalità di calcolo 1) Richiedendo il free cash flow, presuppone la redazione di un rendiconto finanziario prospettico secondo lo schema contabile OIC 9. 2) Considera i pagamenti per debiti arretrati o rateizzati alla stregua di debiti finanziari; la prima modalità non ne esplicita l’esistenza, includendoli con il segno negativo negli altri pagamenti del numeratore. La scelta della modalità di calcolo Le modalità del calcolo del DSCR devono essere scelte dagli amministratori con il consenso dell’organo di controllo. Le due modalità di calcolo forniscono un dato numerico diverso, tuttavia la regola è sempre la stessa: DSCR inferiore a 1 in caso di crisi per uscite superiori alle entrate; superiore a 1 in caso contrario. La scelta tra una modalità e l’altra dipende esclusivamente dalla presenza o meno di scaduto, dalla complessità dei sistemi di gestione e controllo disponibili e dalla dimensione aziendale. CRISI D'IMPRESADSCRIMPRESE E MERCATIRISCHIO