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  • 01 dicembre 2021
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Credito d’imposta per gli alberghi: ovvero il superbonus 80%

Con il bonus alberghi 2021 è previsto un credito d’imposta dell’80% per efficienza energetica, riqualificazione antisismica ed eliminazione barriere architettoniche.

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SOGGETTI BENEFICIARI

Possono beneficiare del superbonus le imprese del turismo di tipo alberghiero, le strutture che svolgono attività agrituristica e quelle ricettive all’aria aperta (campeggi), le imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale, inclusi gli stabilimenti balneari, i complessi termali, i porti turistici e i parchi tematici.

A titolo esplicativo ma non esaustivo i codici Ateco ammissibili sono:

55.10 Alberghi
55.30 Campeggi
93.29.2 Gestione di stabilimenti balneari
96.04.2 Stabilimenti termali
93.21 Parchi divertimento e parchi tematici

Classe ATECO:

I – Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione
R – Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento
S – Altre attività di servizi

PROGETTI AMMISSIBILI

Al fine di migliorare la qualità dell’offerta ricettiva in attuazione della linea progettuale “Miglioramento delle infrastrutture di ricettività attraverso lo strumento del Tax credit” del PNRR è riconosciuto un credito d’imposta per le spese sostenute dal 7 novembre 2021 al 31 dicembre 2024.

Il credito spetta anche per gli interventi avviati dopo il 1° febbraio 2020 e non ancora conclusi alla data di entrata in vigore del decreto PNRR (cioè il 7 novembre 2021), a condizione però che le relative spese siano sostenute a decorrere da quella data.

L’incentivo è riconosciuto in relazione alle spese sostenute, ivi incluso il servizio di progettazione, per eseguire:

  1. incremento efficienza energetica e riqualificazione antisismica;
  2. eliminazione barriere architettoniche;
  3. opere edilizie (manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione) funzionali alla realizzazione degli interventi indicati nei primi due punti;
  4. realizzazione di piscine termali e acquisizione attrezzature e apparecchiature per le attività termali;
  5. digitalizzazione (wi-fi, siti web responsive per il Mobile, programmi e sistemi informatici per la vendita diretta di servizi e pernottamenti, spazi e pubblicità per promuovere e commercializzare servizi turistici su siti e piattaforme specializzate, consulenza per comunicazione e marketing digitale, strumenti per la promozione di proposte e offerte innovative in tema di inclusione e di ospitalità per persone con disabilità di cui all’articolo 9, comma 2, Dl 83/2014).
TIPO DI AGEVOLAZIONE ED ENTITÀ DI STANZIAMENTO

Con la pubblicazione in Gazzetta ufficiale del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, si accendono i motori delle Misure del PNRR per il Turismo. La misura prevede sia un credito d’imposta, sia un contributo a fondo perduto. Più nello specifico l’agevolazione consiste in un credito d’imposta fino all’80% delle spese sostenute per gli interventi ritenuti ammissibili, utilizzabile in compensazione tramite modello F24 a decorrere dall’anno successivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati. 

È prevista la possibilità di cessione del credito.

Per i soggetti beneficiari è riconosciuto anche un contributo a fondo perduto non superiore al 50% delle spese ammissibili. Il contributo a fondo perduto è riconosciuto per un importo massimo pari a € 40.000 che può essere aumentato anche cumulativamente:

a. fino ad ulteriori € 30.000 qualora l’intervento preveda una quota di spese per la digitalizzazione e l’innovazione delle strutture in chiave tecnologica ed energetica di almeno il 15% dell’investimento totale;
b. fino ad ulteriori € 20.000 per l’imprenditoria femminile o giovanile;
c. fino ad ulteriori € 10.000 per le imprese la cui sede operativa è ubicata nei territori delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

Gli incentivi sono concessi, secondo l’ordine cronologico delle domande, nel limite di spesa di 100 milioni di euro per l’anno 2022, 180 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, 40 milioni di euro per l’anno 2025, con una riserva del 50 per cento dedicata agli interventi volti al supporto degli investimenti di riqualificazione energetica.

CUMULABILITÀ

Gli incentivi non sono cumulabili con altri strumenti. Per le spese ammissibili inerenti al medesimo progetto non coperte dagli incentivi (credit tax e fondo perduto), è possibile fruire del finanziamento a tasso agevolato previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 22 dicembre 2017 recante «Modalità di funzionamento del Fondo
nazionale per l’efficienza energetica», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 54 del 6 marzo 2018, a condizione che almeno il 50 per cento di tali costi sia dedicato agli interventi di riqualificazione energetica.

ITER

ATTENZIONE: il Superbonus Alberghi 80% attualmente non è ancora operativo.
Gli interessati dovranno presentare domanda telematica in cui auto-dichiarano il possesso dei requisiti, secondo modalità che verranno rese note da un provvedimento del Ministero del Turismo.

Il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici offerti dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.

Se vuoi maggiori informazioni clicca qui
Cerved FinLine