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  • 18 dicembre 2024
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Terzo correttivo al Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

Il nuovo Decreto apporta numerose modifiche alla composizione negoziata della crisi d'impresa, sia per adeguare la legislazione alla realtà italiana sia per rispondere meglio agli impegni del PNRR.

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Il Decreto Legislativo 13 settembre 2024, n. 136, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 27 settembre 2024, introduce una serie di modifiche e disposizioni correttive e integrative al Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 entrato in vigore il 15 luglio 2022.

Queste novità si sono rese necessarie per adeguare la legislazione alla realtà italiana e risolvere le problematiche emerse nei primi anni di applicazione della normativa, nonché per rispondere agli impegni del PNRR e migliorare il coordinamento normativo.

Le novità principali riguardano il rafforzamento del ruolo dei professionisti coinvolti, un più efficace sistema di prevenzione della crisi, un miglioramento delle procedure di regolazione e una maggiore attenzione alla gestione dei debiti tributari e previdenziali.

La prevenzione della crisi

L’essenza del nuovo Codice della Crisi e dell’Insolvenza è quello della prevenzione della crisi. Il legislatore ha potenziato il sistema di allerta precoce, che consente alle imprese di agire prima che si verifichi una situazione di default oggettivo. Inoltre, gli obblighi di segnalazione sono stati estesi agli organi di controllo esterno, come i revisori contabili, aumentando le responsabilità degli attori coinvolti nella vigilanza.

La composizione della crisi

Il nuovo Decreto apporta numerose modifiche alla composizione negoziata della crisi. L’introduzione di nuove regole rende possibile accedere alla composizione negoziata in presenza di squilibri economico-finanziari, agevolando così l’emersione anticipata della crisi e consente di dare attuazione alle misure di aiuto alle imprese per contenere e superare gli effetti negativi dell’emergenza, e lo applica anche a situazioni più complicate, come la mancanza di bilanci approvati o la pendenza di domande di liquidazione giudiziale. Il ruolo dell’esperto è stato rafforzato per migliorare l’efficacia delle trattative e dei piani di risanamento.

I professionisti

La riforma ha introdotto requisiti più stringenti per curatoricommissari giudiziali e liquidatori, che ora devono garantire una competenza sempre più elevata e una completa indipendenza. I professionisti sono obbligati ad aggiornare i loro curricula per consentire una chiara valutazione della loro esperienza.

Le novità sui debiti tributari e previdenziali

Il correttivo introduce la possibilità di proporre accordi transattivi anche per i debiti tributari e previdenziali, pur mantenendo fuori dalla riforma i crediti degli enti locali. In aggiunta, è stato introdotto il cram-down fiscale, che consente di omologare il piano di ristrutturazione anche in assenza del consenso da parte del creditore pubblico, a condizioni specifiche.

La liquidazione controllata

La liquidazione controllata ha subito significative modifiche. Ora è possibile aprire questa procedura anche dopo la cessazione dell’attività imprenditoriale, con una deroga al limite temporale, specialmente per gli imprenditori individuali, facilitando così l’accesso alla esdebitazione.

Misure protettive e disciplina antiabuso

Le misure protettive sono state migliorate per aiutare le imprese in difficoltà, estendendo queste tutele a tutte le categorie di creditori. Parallelamente, sono state introdotte nuove regole per evitare abusi nell’applicazione degli strumenti di regolazione della crisi, prevenendo un utilizzo strumentale delle sospensioni o proroghe concesse.

Conclusioni

Il Terzo Correttivo al Codice della Crisi migliora la gestione delle situazioni di crisi e insolvenza in Italia. L’attenzione dedicata alla:

prevenzione della crisi,

– alla competenza dei professionisti,

– alla gestione efficace dei debiti pubblici,

indica come il legislatore stia cercando di rendere il sistema più efficiente, trasparente ed efficace. Il pieno impatto di queste novità sarà valutabile una volta messe in pratica delle misure correttive.