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  • 17 novembre 2021
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Il Piemonte al sostegno del turismo

La Regione Piemonte, nel quadro di azioni a supporto del Turismo Piemontese, con la L.R.18/99 concede a fondo perduto € 3.234.375,00.

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La Regione Piemonte, nel quadro di azioni a supporto del Turismo Piemontese, col fine di favorire e sostenere lo sviluppo, il potenziamento e la qualificazione dell’offerta turistica, gravemente danneggiata a seguito dell’emergenza da Covid-19, appronta ulteriori e complementari strumenti rispetto a quelli attivati dal Governo nazionale.

In questo ambito si inserisce la L.R.18/99 e s.m.i. che torna attiva e fortemente modificata a far data dalle ore 12:00 del 08/11/2021 con una dotazione finanziaria di € 3.234.375,00.

  • Chi può accedere

Possono beneficiare del contributo a fondo perduto messo a disposizione con questo bando le PMI e gli enti no profit operanti nel settore del turismo in forma singola che:

– alla data del 31 dicembre 2019 (se medie imprese) non rientravano nelle fattispecie di impresa in “difficoltà ai sensi ai sensi dell’articolo 2, punto 18 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, all’articolo 2, punto 14 del Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione e all’articolo 3, punto 5 del Regolamento (UE) n. 1388/2014 della Commissione;

– alla data del 31 dicembre 2019 e alla data di presentazione della domanda (se micro e piccole imprese) non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza, non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio, salvo che al momento della concessione dell’aiuto l’impresa abbia rimborsato il prestito o abbia revocato la garanzia, non abbiano ricevuto aiuti per la ristrutturazione, salvo che al momento della concessione dell’aiuto non siano più soggette al piano di ristrutturazione;

– alla data di presentazione della domanda sono interessati anche indirettamente* ad una delle seguenti strutture ricettive già esistenti e funzionanti presso un’unità locale in Piemonte:

  • strutture alberghiere: strutture ricettive classificate ai sensi della L.R. n. 3/2015 s.m.i. ed attuate secondo le disposizioni del Regolamento regionale n. 9/2017 s.m.i.;
  • strutture extra – alberghiere (es: B&B, affittacamere): strutture ricettive classificate ai sensi della L.R. n. 13/2017 s.m.i. ed attuate secondo le disposizioni del Regolamento regionale n. 4/2018 s.m.i.;
  • campeggi – villaggi turistici: strutture ricettive classificate ai sensi della L.R. n. 54/79 s.m.i. e relativi allegati ed alla L.R. n. 5/2019 limitatamente alle parti attualmente valide ed efficaci;
  • agriturismi: strutture ricettive classificate ai sensi della L.R. n. 2/2015 s.m.i. (ora confluito nel “Testo Unico dell’Agricoltura” di cui alla L.R. n. 1/2019) ed attuate secondo le disposizioni del Regolamento n. 1/2016 s.m.i.;
  • Rifugi: strutture ricettive classificate ai sensi della L.R. n. 8/2010 s.m.i. ed attuate secondo le disposizioni del Regolamento n. 1/2011 s.m.i. ;

*Con “interessati anche indirettamente” ci si riferisce ad attività data in gestione a terzi.

– alla data di presentazione della domanda, salvo deroga derivante dalla normativa vigente, hanno adempiuto all’obbligo di trasmissione mensile, alla Provincia territorialmente competente e all’Osservatorio Turistico Regionale, dei dati statistici sui movimenti turistici di cui all’art. 5 bis della L.R. n. 12/1987 sm.i.

La Misura è finalizzata a favorire e sostenere lo sviluppo, il potenziamento e la qualificazione dell’offerta turistica gravemente danneggiata a seguito dell’emergenza da Covid-19. L’utilizzo dell’incentivo è subordinato ad una condizione di sofferenza dei beneficiari a causa del Covid-19. Al fine di comprovare che il soggetto richiedente l’aiuto di Stato si ritrovi in tale condizione si richiederà a ciascun beneficiario di descrivere, in sede di proposta progettuale, la propria situazione attuale in rapporto a quella antecedente al Covid-19.

  • In cosa consiste l’agevolazione

Contributo a fondo perduto fino al 65% delle spese ammissibili per un importo massimo di € 35.000 per le PMI e massimo € 20.000 per gli enti no profit.

L’agevolazione non è cumulabile con altri aiuti concessi dalla Regione, da altri enti pubblici, dallo Stato e dall’Unione europea per le medesime spese. E’ invece cumulabile con aiuti di tipo fiscale (che non sono considerati aiuti di Stato).

  • Spese ammissibili

Possono beneficiare del contributo gli interventi che rispondono alla necessità di rilancio dell’attività, conseguente alla situazione di emergenza sanitaria dovuta al Covid-19:

– avviati successivamente al 01.02.2020 _ Si considera INTERVENTO AVVIATO dopo il 01.02.2020: se a) non sono state emesse fatture relative a prestazioni che compongono l’investimento; b) non sono stati effettuati pagamenti, neanche a titolo di acconto, relativi a prestazioni che compongono l’investimento.

– di importo minimo pari a € 10.000 IVA esvlusa;

– realizzati nell’unità locale piemontese;

– riconducibili ad almeno un intervento di seguito indicato:

  • Miglioramento, qualificazione e ampliamento del patrimonio ricettivo;
  • Acquisto di attrezzature per lo svolgimento, anche all’aperto, dell’attività turistica;
  • Realizzazione di servizi di pertinenza complementari all’attività turistica e della ricettività turistica all’aperto (ad esempio: centri benessere, impianti sportivi, piscine, parcheggi).

Nello specifico le spese ammissibili possono riguardare:

Attività edilizia ai sensi del Testo Unico dell’Edilizia;

Attivazione o adeguamento di impianti termoidraulici, elettrici, tecnologici e antincendio;

Arredi, hardware e software strumentali all’attività dell’impresa;

Acquisizione di attrezzature e dispositivi anche per interventi di sanificazione necessari per far fronte a situazioni di emergenza sanitaria (es. barriere in plexiglass o dispenser per disinfettanti, dehor all’aperto).

Il programma di spesa dovrà essere concluso entro e non oltre 12 mesi dalla data di concessione del contributo.

  • Come si presenta la domanda

Le domande devono essere inviate per via telematica, la versione generata a seguito della conclusione della compilazione online dovrà essere firmata digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa e conseguentemente uploadata unitamente a tutti gli allegati obbligatori del progetto. E’ possibile delegare un soggetto terzo, un consulente esterno come Cerved FinLine per la presentazione della domanda di agevolazione, ma non è possibile delegarlo alla firma (digitale) della stessa. La domanda e i documenti allegati devono necessariamente essere firmati digitalmente dal Legale Rappresentante d’impresa.

La procedura di presentazione delle domande è qualificabile “a sportello” e, pertanto, le stesse possono essere presentate continuativamente, fatte salve eventuali comunicazioni di termine/sospensione e comunque fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Se vuoi maggiori informazioni clicca qui Cerved FinLine